Presso ogni Tribunale è istituito l'elenco dei mediatori familiari.
L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato presieduto dallo stesso e composto dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal Cancelliere del Tribunale.
L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il Comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali sia venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o sia sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari, disciplinato dagli artt. 12 bis e ss. disp. att. c.p.c., coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (attualmente Ministero del Made in Italy), sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata. Sulle domande di iscrizione decide il comitato.