A decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex art. 534-bis e 591 bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti nell'apposito "elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita" di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c., istituito presso ciascun Tribunale.
L’elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato, i cui componenti sono stati già designati dal Presidente di questo Tribunale con decreto n. 12/2023 del 02.05.2023.
Possono ottenere l'iscrizione in tale elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che abbiano una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, siano di condotta morale specchiata e siano iscritti ai rispettivi ordini professionali.
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco anzidetto devono presentare domanda al Presidente del Tribunale, depositando la relativa richiesta di iscrizione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c..
Ogni tre anni il comitato provvede alla revisione dell'elenco, al fine di eliminare i professionisti per i quali sia venuto meno o non sia stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o sia sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Inoltre, i professionisti, che aspirano alla conferma dell’iscrizione nell’elenco, dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni, depositando apposita istanza corredata dalla documentazione prevista dal medesimo art. 179 ter disp. att. c.p.c..
Sulle domande di iscrizione e di conferma del professionista si pronuncia il Comitato di cui al comma 2 dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c.